1. Qualora un candidato o un offerente o unimpresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui allarticolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dellappalto, lamministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dellofferente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dellofferente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o lofferente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dellappalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dallamministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dallarticolo 99 del presente codice.
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